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Abbiamo già scritto (Armi antiche inefficienti) dell’art. 5 della L. n. 36/1990.
Comunque, riteniamo che sia opportuno ritornare sull’argomento, avendo potuto constatare che, ancor oggi, la norma trova scarsa o errata applicazione, se non addirittura mancata conoscenza anche da parte degli addetti ai lavori.
L’art. 5 recita: la detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione.
Si potrebbe affermare che la formulazione della norma, da una lettura superficiale, sia chiara e di facile comprensione. Tanto è vero che lo stesso Ministero dell’Interno, nell’illustrare le novità della L. n.36, con circolare del 16 marzo 1990, osservò soltanto che l’art. 5 sottrae alla disciplina autorizzatoria vigente in materia di armi la detenzione, la collezione ed il trasporto di armi bianche e da sparo antiche, divenute, per difetto ineliminabile della loro struttura o dei meccanismi fondamentali, inidonee a recare offesa alla persona. Praticamente, ritenendo più che comprensibile il testo, si ritenne di non fornire nessuna spiegazione particolare per l’attuazione pratica di quanto previsto dal testo della norma.
Né alcun richiamo a questo articolo è stato fatto dallo stesso Ministero nella circolare del 17 gennaio 2020, relativa alla disciplina delle armi bianche, in particolare di sciabole e spadini, nella quale sono state citate tutte le norme relative alle armi bianche, ma non la L. n. 36, pur facendo riferimento alla libera detenzione delle suddette armi quando siano prive di punta e di taglio.
Purtroppo, al di là di una presunta facile intelligibilità del testo, nonché della buona intenzione del legislatore, sorgono problematiche interpretative nell’applicazione pratica dell’art. 5.
Se la norma non crea problematiche interpretative nell’individuazione del genere delle armi prese in considerazione, rivolgendosi solo ed esclusivamente a quelle antiche, diversamente la difficoltà si riscontra per l’individuazione della specie di tali armi, cioè quelle bianche, da lancio e da sparo. Escluse queste ultime, chiaramente classificate per la prima volta dall’art. 10 della L. n. 110/1975, quali quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890, rimane difficile individuare la specie di quelle bianche e da lancio che possono essere classificate antiche.
Tutto nasce dal fatto che il Ministero insiste nel voler regolare strumenti antichi che è ridicolo considerare ancora armi e che dovrebbero esser soggetti solo alle norme sui beni culturali: una balestra e un arco moderni sono strumenti sportivi e non armi; perché mai devono essere armi quelli antichi senz'altro inefficienti o meno efficienti? E non sarà di certo un'arma un'alabarda da parata. Per complicare ancora più le cose la norma non parla di rendere inoffensivi archi o balestre ma di misteriosi congegni di lancio, di fronte a cui ogni oplologo si arrende; qualcuno, colto da disperazione ha persino ipotizzato che il Ministero intendesse riferirsi a catapulte, trabucchi, onagri. Si deve concludere che la norma in concreto si applica solo a baionette, pugnali, spade e scimitarre, tutto oggetti che le leggi di paesi meno civili mai hanno pensato di regolare con leggi di PS.
Purtroppo, a differenza di quanto avviene per le armi da fuoco, non si rinviene alcuna norma che permetta di avere date e/o parametri di riferimento che legittimino la separazione delle armi antiche bianche o munite di congegni da lancio, da quelle moderne. Infatti, è la prima volta che, con la l’art. 5 della L. n. 36, si fa riferimento alla specie di queste armi antiche.
Come giustamente osserva Mori (Codice delle armi, 2022, pag. 123), lo stabilire se un’arma bianca è moderna o antica, diviene una questione di lana caprina. Tanto è vero che la soluzione prospettata da Mori è quella di considerare il momento di separazione tra armi bianche antiche e moderne facendo riferimento alla fine del secolo scorso, periodo di tempo preso in considerazione anche dal legislatore con la L. n. 152/2024, in materia di porto di armi nelle manifestazioni di rievocazioni storiche, ove, all’art. 8, viene legittimato il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti fabbricati anteriormente al 1950. Data comunque inventata e priva di ogni giustificazione.
Si potrebbe anche ipotizzare di retrodatare l’inquadramento delle armi bianche antiche al 1890, alla stregua di quelle da fuoco, anche se, per queste ultime, tale data è stata scelta dal legislatore come spartiacque tra il periodo di passaggio dall’avancarica alla retrocarica.
Tale ipotesi può essere motivata considerando che: il TULPS (artt. 31e 32) e il relativo regolamento del 1940 (art. 47) non distinguevano tra armi bianche antiche e da sparo, né specificava quando si dovessero considerare tali; solo l’art. 10 della L. n.110/75 definisce quando un’arma debba essere considerata antica, cioè quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Anche se nella prima parte della definizione si fa riferimento esclusivamente alle armi da fuoco, non si può escludere che, nella seconda parte, il legislatore, non distinguendo tra armi da fuoco e bianche, abbia voluto considerare antiche anche quelle bianche e da lancio, cioè quelle fabbricate anteriormente al 1890. Con questa soluzione si potrebbero ricomprendere nella distinzione anche le armi ad aria compressa, non sconosciute a partire dal fucile a vento Gilardoni in poi.
A tal proposito è importante evidenziare che il legislatore usa spesso il termine generico armi, senza specificare se da fuoco e/o bianche, volendo così assoggettare a controllo entrambe le specie. In tal senso si ricorda la modifica dell’art. 38 del TULPS, apportata dal D.L.vo n. 204/2010, relativo alla denuncia di detenzione, ove il termine armi è usato con riferimento sia a quelle da fuoco che a quelle bianche, come precisato nella Circolare esplicativa di tale D.L.vo, del 24 giugno 2011.
La seconda problematica interpretativa nasce dalla necessità di definire la portata del requisito di difetto ineliminabile.
Quando si può considerare ineliminabile un difetto di un’arma antica, tale da renderla inidonea all’offesa? Come e chi accerta tale difetto?
Il legislatore ha stabilito che all'arma deve essere tolta l'inidoneità originaria ad offendere la persona (se non ce l'aveva in origine o in tempi antichi, o era modesta, non superiore a quella di strumenti atti ad offendere non era un'arma), facendo due ipotesi. Quindi si tratta di esaminare i requisiti che deve avere un'arma antica efficiente per essere considerata non più destinato, per natura, all'offesa della persona.
- Se si tratta di armi da fuoco con congegni di sparo o di arma bianca con congegni di lancio, detti congegni vanno resi inidonei alla loro funzione in modo irrimediabile; norma irresponsabile perché una pistola a ruota ha un valore se l'acciarino a ruota è completo e funzionante. Inoltre non si capisce che cosa fare con la canna che non è un congegno, ma che da sempre si considera come la parte principale da inertizzare (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della commissione del 15 dicembre 2015).
- Se si tratta di armi da punta e/o da taglio occorre eliminare punta e/o taglio.
La difficoltà interpretativa quindi non riguarda tanto il termine difetto, quanto l’aggettivo ineliminabile. È parola che non compare nei dizionari più famosi se non per dire la cosa ovvia che esso corrisponde a "non eliminabile"
Con le tecnologie moderne, diventa difficile, se non quasi impossibile, riuscire a togliere un difetto ritenuto ineliminabile ad un oggetto o strumento, vanificando il senso dell’aggettivo ineliminabile. E se proprio volevano una soluzione così drastica e distruttiva (e non ci stancheremo di ripetere, vietata dalle norme sui beni culturali) dovevano riflettere sul significato delle parole (giustamente gli antichi dicevano che fa più danni la penna che la spada non disattivata!)
Forse tale concetto trova più facile applicazione nel campo delle armi da sparo, considerando i vari meccanismi di cui sono composte, anche se, per esempio, si può sempre sostituire il pezzo mancante o rotto con la ricostruzione o sostituzione dello stesso con parte di altra arma di uguale modello.
Più difficile, se non quasi impossibile, è la valutazione della presenza di un difetto ineliminabile per le armi bianche e per quelle con congegni da lancio, anche se il legislatore ha individuato dei difetti specifici, cioè relativi alla punta o taglio e ai congegni di lancio. Infatti, ad un’arma bianca possono essere facilmente rifatti il filo o la punta, così come ad una balestra, può essere sostituito ogni pezzo, cosa alla portata di chi sappia usare attrezzi medievali.
Quindi, considerato quanto sia labile il confine tra un difetto eliminabile ed ineliminabile, si ritiene sia necessario esplicitare tale concetto con le argomentazioni che seguono:
- Poiché l’aggettivo ineliminabile non può essere inteso in senso assoluto, come in filosofia (scriveva Lombardo Radice nel 1929: "La schiavitù è ineliminabile, come e perché ineliminabile la libertà. La morte è ineliminabile dalla vita. Vivere vuol dire farsi vivo, liberarsi dalla morte"), ma va inteso in senso pratico, terra terra, come usa nei Ministeri, si potrebbe seguire l'ipotesi di Tullio De Mauro (Responsabile del Dizionario della lingua italiana e che proprio nel 2000 era Ministro per l'istruzione) secondo il quale ineliminabile è il difetto che non si può eliminare facilmente; si dovrà accertare se il difetto realizzato possa essere eliminato solo da persone esperte e con l’impiego di attrezzature di non comune utilizzazione; oltre a ciò, la valutazione della ineliminabilità dovrà essere accertata valutata nell’attualità del controllo di polizia tenendo conto delle concrete circostanze di fatto: ad esempio la circostanza che una persona si metta a trafficare un archibugio del 500 per poterci cacciare è surreale perché con qualche materiale per idraulico può costruirsi un'arma migliore; così come impiega lo stesso tempo a farsi un pugnale con una vecchia lima che a riaffilare un pugnale con lama ottusa!
Comunque, ci per mettiamo di suggerire ai detentori di armi antiche che non abbiano provveduto a denunciarle, ritenendole, in buona fede, rientranti nell’art. 5, di sottoporle all’esame di un armiere o riparatore autorizzato, che provveda a redigere l’attestazione che in atto, l’arma esaminata rientra nell’art. 5 della L. n. 36/1990, siccome presenta il seguente difetto ineliminabile…..
Tale certificazione dovrà accompagnare lo strumento ed essere presentata durante i controlli di polizia, per evitare inutili e defatiganti contestazioni.
Infine, non si riesce a comprendere quale motivo (salvo ipotizzare una colpevole dimenticanza), rilevante per la salvaguardia della sicurezza pubblica, abbia indotto il legislatore a non legittimare, oltre che la libera detenzione, collezione e trasporto, anche l’acquisto e il porto, trattandosi di armi, oltre che antiche, inidonee a recare offesa e, come tali, classificabili , al massimo, come strumenti atti ad offendere, se usate come corpo contundente; così anche per l’importazione e l’esportazione delle stesse, che è riservata al giudizio di chi preposto alla tutela dei beni culturali. Logica vuole che se è libera la detenzione, diventa libero anche l'acquisto perché viene meno ogni controllo ed ogni possibilità di controllo; circa il porto vale la regola generale che non vi può esser arma se non vi è la destinazione naturale all'offesa; l'oggetto diventa destinato ad uso di arredamento o parata.
A completare i dubbi evidenziati è intervenuta anche la Circolare del Ministero dell’Interno del 17 gennaio 2020, relativa all’ Applicazione della disciplina in materia di armi ai detentori di sciabole e spadini, nella quale è stato illustrato un quadro giuridico di riferimento delle armi bianche, esaustivo (si evidenzia solo la mancanza di citazione della L. n. 36/90), che affronta anche il regime giuridico delle sciabole e spadini privi di punta e di taglio. Per quest’ultima specie di armi bianche si precisa che nel caso in cui la sciabola o lo spadino, ab origine siano prodotti e commercializzati privi della punta e del filo tagliente, non sono soggetti all’obbligo di denuncia. Quindi, sembrerebbe che la mancanza del filo e della punta declassifichino tali strumenti, anche se non armi antiche, da armi bianche a strumenti atti ad offendere detenibili liberamente (non si comprende se l’uso della congiunzione e, anziché o, come nell’art. 5, sia voluto o si tratti di errore di scrittura).
A questi dubbi interpretativi dell’uomo della strada, dovrebbe essere data una risposta dal Ministero, con apposita circolare esplicativa, considerato che, a parte quella citata del 16 marzo 1990, non è dato registrare nessun altro ulteriore intervento chiarificatore.
Nella situazione attuale, di oggettiva oscurità e illogicità normativa, non ci si può esimere dal dubitare circa la correttezza costituzionale delle sanzioni penali applicate in base a essa.
Purtroppo, siamo pessimisti, perché nel nostro Paese, nella culla del diritto, è un po’ di tempo che il Ministero sembra essersi addormentato!....
Firenze 2 febbraio 2026 ANGELO VICARI
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